ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ROOT

STATUTO

DEFINIZIONE E SEDE

Art. 1 – L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ROOT - ETS (di seguito denominato Associazione) priva di personalità giuridica, è costituita - ai sensi degli artt. 21 e 35 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) - per lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui al seguente art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.
Non persegue finalità di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
La sede legale è in Bertinoro (FC) in Via Santa Croce n. 6669, e il suo trasferimento all’interno del medesimo Comune, deliberato dall’Assemblea dei Soci, non necessita di modifica statutaria.
L’Associazione, condividendone le finalità, aderisce all'Associazione ARCI, Rete Associativa Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.
FINALITÀ - ATTIVITÀ - RISORSE
Art. 2 – L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività, come di seguito elencate:
L’Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande in ossequio a quanto stabilito al comma 4 dell’art. 85 del D. Lgs. N. 117/2017.
Art. 3 - Oltre alle attività di cui all’art. 2, l’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla norma, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività.

I SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.
Art. 6 - All'atto della richiesta, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 4, uno o più Referenti delegati dal Consiglio Direttivo, previo versamento della quota associativa, provvedono al rilascio della tessera sociale; a partire da tale momento, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare periodicamente, e comunque non oltre 60 giorni dall’ingresso, le nuove ammissioni ed annotarle nel libro Soci.
Nel caso in cui il Referente non provveda al rilascio della tessera, la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta – entro i successivi 30 giorni - alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà decidere nei successivi 30 giorni; in caso di conferma del diniego, il Consiglio provvede a dare apposita comunicazione motivata all’interessato, il quale, entro i successivi 30 giorni potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti, ovvero, nel caso in cui non sia stato nominato, all’Assemblea dei Soci. Sul ricorso, l’organo procedente, si pronuncerà in via definitiva.
Art. 7 - I soci hanno diritto a:
Art. 8 - Il socio è tenuto a:
rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede;
versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell’associazione o, in mancanza, all’Assemblea dei soci.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
Art. 9 - La qualifica di socio si perde per:
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari - secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante richiamo scritto o l'esclusione, da deliberarsi in seduta collegiale, - nei confronti del socio che si renda responsabile di:
Art. 11 - Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al socio con raccomandata ordinaria, ovvero mediante posta elettronica certificata. Contro il provvedimento di esclusione, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all’organismo di garanzia dell’Associazione, se nominato, ovvero al Presidente che lo porta all’attenzione della prima Assemblea utile per la decisione nel merito.
Nell’attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
Art. 12 - Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività: Resta fermo quanto disposto all’art. 1 del presente Statuto ed è comunque fatto salvo il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 13 - L’esercizio finanziario si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di cui al periodo precedente può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa, ricorrendone i presupposti di legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Sono organi sociali:

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 - L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni che siano iscritti a libro soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.
Le riunioni dell’assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima ovvero mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, social network, ecc.).
Art. 16 - L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 17 - L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, non più di un socio.
Art. 18 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, è necessaria, in seconda convocazione la presenza, personale o a mezzo delega, di 1/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Associazione o, in caso di sua assenza, da un socio eletto dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea propone un segretario verbalizzante nominato in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall’Assemblea a maggioranza e secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento elettivo.
Del verbale e degli atti deliberativi dell’Assemblea dei Soci verrà data informazione agli stessi nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. Il libro verbali delle adunanze assembleari è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell’Associazione.
Art. 20 - L’Assemblea ordinaria dei Soci:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell’Associazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.
È composto da un minimo di cinque consiglieri eletti tra i soci maggiorenni che ne hanno diritto. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, purché economicamente sostenibili.
Art. 23 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:
Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte all’anno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell’Associazione.
Art. 26 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade.
In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro sessanta giorni.

IL PRESIDENTE

Art. 27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Art. 28 - Il Collegio dei Sindaci revisori, organo di controllo del Associazione, è nominato dall’Assemblea dei Soci ricorrendone i presupposti di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, ovvero nel caso in cui la stessa lo ritenga opportuno. Se non monocratico, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti; l’unico membro, ovvero almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche.
Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle prescrizioni normative.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 29 - Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci, se ritenuto necessario. I suoi componenti devono essere dotati di indubbia moralità e professionale competenza giuridica in relazione alla natura dell’incarico.
Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rinominabili.
In caso di morte, decadenza o rinuncia di un Garante, subentrano i supplenti in ordine di età. Questi restano in carica per tutta la durata originaria del mandato.
Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio si esprime:
entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta, con decisione inappellabile, sulle istanze di intervento avanzate in forma documentale in materia di:
- interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dell’eventuale Regolamento interno;
- diniego di ammissione a socio, su istanza dell’interessato;
- esclusione del socio, in sede di appello, dopo aver sentito le parti coinvolte.
Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
L’esecuzione delle decisioni del Collegio dei Probiviri è a cura del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO DEL ASSOCIAZIONE

Art. 30 - La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato con il voto dei ¾ dei soci presenti.
In caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.
E' in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 - Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.